Art. 1.

      1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta della Commissione per l'attribuzione della cittadinanza agli stranieri che si siano particolarmente distinti per meriti scientifici, artistici e culturali, è concessa la cittadinanza allo straniero che si è distinto per tali meriti».